Ecobonus e Sismabonus condominiali 2018: disponibili i crediti ceduti

Con un comunicato stampa, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato che sono disponibili da ieri 7 maggio 2019 sulla “Piattaforma cessione crediti”, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, i bonus corrispondenti alle detrazioni fiscali per i lavori eseguiti nel 2018 sulle parti comuni degli edifici, al fine di migliorarne l’efficienza energetica (ecobonus) e per ridurne il rischio sismico (sismabonus), e ceduti a soggetti terzi dagli stessi condòmini beneficiari delle detrazioni.

In particolare, i singoli cessionari potranno accedere, tramite l’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, all’apposita “Piattaforma cessione crediti”, per visualizzare e, in caso, accettare o rifiutare, le cessioni dei crediti comunicate all’Agenzia dagli amministratori di condominio. Per attivare questa funzionalità, due sono i passaggi obbligati: provvedere all’autenticazione sul sito dell’Agenzia e, a seguire, accedere alla piattaforma. Per far questo, il percorso da seguire è il seguente:

  • accedere a La mia scrivania / Servizi per / Comunicare
  • cliccare sul collegamento “Piattaforma Cessione Crediti”.

Dopo l’accettazione, i crediti saranno visibili nel “cassetto fiscale” dei cessionari e potranno essere utilizzati in compensazione tramite modello F24, indicando i codici tributo 6890 (ecobonus) e 6891 (sismabonus), secondo le istruzioni indicate con la risoluzione n. 58/E del 25 luglio 2018. In alternativa, i cessionari potranno comunicare le eventuali ulteriori cessioni dei crediti ad altri soggetti, sempre attraverso la piattaforma, la cui procedura è composta da quattro distinte funzionalità:

  • monitoraggio crediti;
  • cessione crediti;
  • accettazione crediti
  • lista movimenti.

Naturalmente, gli esiti delle operazioni effettuate sulla piattaforma sono immediatamente visibili per i soggetti coinvolti cioè il cedente e il cessionario nelle varie aree della piattaforma stessa. Attenzione va prestata al fatto che l’accettazione e il rifiuto non possono essere parziali e sono irreversibili. Il credito relativo agli interventi combinati di ecobonus e sismabonus si utilizza in dieci rate.

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Fattura elettronica: no per i veterinari che inviano i dati al STS

Prestazioni professionali dei medici veterinari che inviano dati al Sistema Tessera Sanitaria: no alla fattura elettronica tramite SDI

Al divieto di emettere e-fatture non sfuggono le prestazioni rese dai medici veterinari che non possono essere documentate con fattura elettronica tramite SdI laddove costituiscano oggetto di invio al Sistema tessera sanitaria. E’ questo il centro della Risposta alla Consulenza Giuridica 15 del 30 aprile 2019 dell’Agenzia delle Entrate e allegata a questo articolo.

In particolare l’istante ha chiesto all’Agenzia se i Medici Veterinari – inviando al Sistema di Interscambio (Sdi) tutte le fatture elettroniche delle loro prestazioni professionali possano essere esonerati dall’invio delle medesime al Sistema Tessera Sanitaria. Nel rispondere positivamente l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che  l’articolo 10-bis del decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019 (DL 119/2018) ha posto il divieto di documentare tramite fatturazione elettronica le operazioni effettuate da quanti sono «tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria», i quali, per il solo periodo d’imposta 2019, non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.

Fonte: Fisco e Tasse continua a leggere

Scontrini online da luglio: ecco le categorie esonerate dall’obbligo

Tassisti, Ncc, tabaccai o benzinai per i pieni . Ma anche idraulici, imbianchini ed elettricisti, ovvero tutti quei soggetti obbligati al solo rilascio della ricevuta fiscale. Sono solo alcune del lungo elenco delle “partite Iva” che saranno esonerate dall’obbligo di emissione degli scontrini e delle ricevute telematiche in vigore dal 1° luglio prossimo per chi ha volumi d’affari superiori a 400mila euro e dal 1° gennaio 2020 per il resto del popolo delle partite Iva.

A confermare la possibilità di un’esclusione ad ampio raggio dal nuovo obbligo telematico sono stati i tecnici del Mef che, dopo aver aperto una consultazione pubblica sugli esoneri così da poter emanare in tempi rapidi (anche la prossima settimana) i provvedimenti attuativi previsti dal decreto fiscale di fine anno, hanno invitato i rappresentanti delle associazioni di categoria e dei professionisti a un rapido giro di tavolo per rimarcare le osservazioni e indicazioni invia al Mef nei giorni scorsi.

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Fonte: il sole24ore

Minimi e forfetari: nessun obbligo di conservazione Fattura elettronica 2019

Secondo quanto previsto dalla normativa che ha istituto l’obbligo della fattura elettronica, in vigore dal prossimo gennaio, sono esonerati dall’emissione del documento elettronico i contribuenti (imprese e lavoratori autonomi) che rientrano nel cosiddetto regime di vantaggio (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011) e quelli che rientrano nel “regime forfettario” (art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014).

Tali soggetti tuttavia possono comunque emettere fatture elettroniche seguendo le disposizioni previste dall’Agenzia delle Entrate nel provvedimento del 30 aprile 2018.

Ricordiamo che chi aderisce a tali regimi beneficia di una serie di semplificazioni circa la tenuta delle scritture contabili, e soprattutto non addebita e non detrae l’Iva, pertanto è esonerato da tutti gli obblighi di comunicazione, dichiarazione e liquidazione connessi.

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FATTURA ELETTRONICA: anche l’autofattura dovrà seguire le nuove regole

Più semplice e veloce la regolarizzazione, tramite autofattura, di eventuali inadempienze o irregolarità

La regolarizzazione dell’acquisto di beni o servizi per i quali non è stata emessa la corrispondente fattura deve essere regolarizzata attraverso la procedura prevista dall’art. 6, comma 8 del D.lgs 471/1997. Secondo tali disposizioni infatti, per evitare la sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta evasa, con un limite minimo di 250 euro, è prevista una procedura di regolarizzazione.

In particolare si potrebbero verificare due distinti casi:

  • mancata emissione della fattura
  • ricezione di una fattura irregolare

Nel primo caso il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge deve, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, pagare l’imposta e presentare, entro il trentesimo giorno successivo, l’autofattura in duplice copia alla Agenzia delle Entrate.

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Pace fiscale, via al tour de force: tutte le date da ricordare

Un vero e proprio tour de force di scadenze. La pace fiscale, che uscirà dopo il primo round al Senato (il via libera dell’Aula in prima lettura è atteso per mercoledì 28 novembre), perde la dichiarazione integrativa speciale ma guadagna la sanatoria degli errori formali con pagamento sdoppiato tra il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020. E ancora con l’aumento delle rate della rottamazione-ter, che passano complessivamente da 10 a 18 per venire incontro ai contribuenti e consentire loro di diluire ulteriormente i pagamenti, ci sarà ancora di più da segnare bene ogni scadenza sul calendario.

  • Rottamazione: entro il 7 dicembre per mettersi in regola
  • Le nuove adesioni entro il 30 aprile 2019
  • Lo strappa cartelle allo spartiacque del 31 dicembre

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Detrazione IVA: possibile se la fattura arriva i primi giorno del mese dopo

Detrazione IVA: la Commissione Europea chiarisce che la detrazione immediata è possibile anche quando la fattura arriva i primi giorni del mese dopo l’operazione

I tempi per la detrazione IVA urgono chiarimenti ufficiali, in particolare dopo il collegato fiscale alla Legge di bilancio 2019 (DL 119/2018) che ne ha modificato la disciplina.

Con un recente comunicato stampa congiunto l’ANC (Associazione Nazionale Commercialisti) e Confimiindustria (Confederazione dell’Industria Manufatturiera italiana e dell’impresa privata) hanno resa nota l’indicazione arrivata dall’Unione Europea. In particolare, “I margini per la detrazione immediata dell’Iva nel mese di esigibilità (effettuazione  dell’operazione) ci sono, anche per la Commissione Europea, se il possesso (arrivo) della fattura si perfeziona entro i termini del d.P.R. n. 100/98. La detrazione immediata è possibile, in altri termini, anche quando la fattura arriva nei primi giorni del mese successivo a quello dell’operazione ed è la Commissione stessa che – per superare i dubbi degli operatori – richiama l’attenzione sulla recente modifica introdotta dal collegato fiscale alla manovra (art. 14 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119). Questa l’importante indicazione che è arrivata dalla Commissione UE (TAXUD C3 D(2018)6177124) in ANC e in Confimi Industria”.

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Assegno sociale: in regime di separazione dei beni il reddito del coniuge conta?

Cosa accade in caso di separazione dei beni per pensione di reversibilità e assegno sociale?

La separazione del beni non incide sui redditi considerati per l’attribuzione dell’assegno sociale che sono:

  • i redditi assoggettabili all’IRPEF, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva;
  • i redditi esenti da imposta;
  • i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private);
  • i redditi soggetti a imposta sostitutiva come interessi postali e bancari, interessi dei CCT e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e società per azioni, ecc.;
  • i redditi di terreni e fabbricati;
  • le pensioni di guerra;
  • le rendite vitalizie erogate dall’INAIL;
  • le pensioni dirette erogate da stati esteri;
  • le pensioni e gli assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi;
  • gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.

Modello F24: soppresse 5 causali Inps

Dalla platea delle causali contributo del modello F24, sezione Inps, riguardanti le aziende agricole per operai a tempo indeterminato (OTI), vanno in pensione, con decorrenza 26 novembre 2018, “MALA” (importi anticipati per indennità di malattia), “ANFA” (importi anticipati per assegni al nucleo familiare), “CIGA” (importi anticipati per integrazione salariale), “MIDA” (importi anticipati per donazione midollo osseo) e “SANA” (importi anticipati per donazione sangue).

A stabilirlo è l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 83/E del 20 novembre 2018, su richiesta dello stesso istituto previdenziale.

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Cedolare secca affitti commerciali: estensione ai negozi dal 2019

Cedolare secca affitti commerciali anche per i negozi: è questa una delle novità della Legge di Bilancio 2019 che prevede tuttavia specifici limiti e requisiti.

Anche sugli affitti di negozi e ufficisarà possibile aderire alla cedolare secca.

La cedolare secca per gli affitti commerciali è una delle novitàprevista dalla Legge di Bilancio 2019, che dovrà essere presentata dal Governo alle Camere e che sarà approvata entro la fine dell’anno.

Il regime fiscale della cedolare secca sui contratti di locazione potrà essere scelto per i locali appartenenti alla categoria catastale C\1 e nell’attuale bozza della Legge di Bilancio 2019 spuntano i primi vincoli e requisiti.

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